Art. 2.
(Commissione scientifica).

      1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita una commissione scientifica nominata dal Ministro degli affari esteri e composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi di chiara fama internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui al citato articolo 1 e di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.
      2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette un'apposita relazione al Ministro degli affari esteri.